Art. 1
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento.
Art. 6
La
Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art.7
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,
ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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